CAPRARI s.p.a.
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41123 Modena - Italy
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Codice Fiscale e Partita IVA IT01779310364
Registro Imprese di Modena N. 01779310364
R.E.A. 242056
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004
- Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con
modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354. IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002); VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676,
recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; VISTA la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati; VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche; VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003; SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni; EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1. Diritto
alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano. Art. 2. Finalità
1. Il presente
testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento. Art. 3. Principio di necessità nel
trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità. Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare",
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato",
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile
e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di
dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675. 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una
rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002; f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al
traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore
aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica",
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una
rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha
preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identità; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed
i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata
ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o
altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme
delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi
storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalità
di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalità
di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed
ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato. 2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice,
il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni
contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati,
salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II -
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Art. 8. Esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.
172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53,
fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 2. Nell'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I
diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce
a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 5. La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro
all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 2.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato. 6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato. 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale,
che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente.
Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale
supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi
in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro. Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CAPO I
- REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI Art. 11. Modalità del trattamento e
requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento intermini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se
necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati. Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso
dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139. Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo
7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al
comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile. Art. 14. Definizione di profili e della
personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. 2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante
ai sensi dell'articolo 17. Art. 15. Danni cagionati per effetto del
trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11. Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In
caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a)
distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati aduna
comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12. 2. La cessione
dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di
altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è
priva di effetti. Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto
di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.